cenni legislativi animali esoticiPremessa

L’interesse crescente negli anni verso animali tipo tartarughe, mantelle, pappagalli, cavallucci marini, ecc e la loro conservazione hanno richiesto particolari attenzioni. Animali tipo tartarughe dalle orecchie rosse, draghi barbuti, lucertole dalla lingua blu, clamidosauri, ecc nel tempo sono entrati a pieno titolo nei “pet” con la denominazione di “animali esotici” o “animali non convenzionali”.

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Per questi animali, che spesso provengono da realtà “particolari” tipo zone centrali dell’Australia (scoiattolo volante, raganelle, ecc) o dall’Africa (uromastici, camaleonti, gechi, ecc) o dall’America Latina (iguane, basilischi, amazzoni ed ara, ecc) o dall’Est Asiatico (pitoni, tartarughe scatola, ecc) si è ritenuto opportuno predisporre una legislazione “particolare”. Nasce quindi da questa esigenza nel 1973 la convenzione di Washington (che invero riguarda anche il mondo vegetale) e tutte le successive norme.

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Brevi cenni legislativi

Il compito di controllare ed accertare le situazioni biologiche delle specie animali e vegetali è affidato alla Convention on International Trade Endagered Species (CITESwww.cites.org).

Tale controllo a seconda delle condizioni di sopravvivenza distingue le specie in 3 categorie iscritte rispettivamente in 3 appendici I, II, III.

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La Convenzione di Washington CITES regola il commercio di specie animali e vegetali tra i Paesi che vi hanno aderito (176). L’unione Europea ha recepito la convenzione emanando il Regolamento del Consiglio 338/97 e s.m.i. ed i Regolamenti della Commissione 865/06, 100/08 e 709/10. La legislazione comunitaria in materia ha suddiviso le specie da proteggere in Allegati A,B,C,D.

Per avere informazioni su un determinato animale bisogna cercarlo con il nome scientifico sul sito ufficiale:

www.corpoforestale.it

In Europa nel 1979 è stata emanata la Convenzione di Berna (relativa alla conservazione della vita selvatica), ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981.

È opportuno chiarire che talune specie, pur non rientrando nella Convenzione di Washington (quindi non “protette” a livello extracomunitario), potrebbero risultare comunque “protette” in quanto rientranti nei regolamenti della Comunità Europea. Quindi è sempre opportuno, quando si procede ad operazioni di acquisto e/o importazione a qualsiasi titolo, informarsi consultando sia gli elenchi extracomunitari (convenzione di Washington CITES), sia quelli della Comunità Europea.

Una più completa informazione sull’intera materia che disciplina le specie animali e vegetali in ambito Comunitario si può avere consultando questo documento.

Per ottenere maggiori informazioni pratiche e scaricare la modulistica riguardante nascite, spostamenti e altro si rinvia a questa pagina.

Si precisa che quando lo spostamento di animali presenti nell’elenco CITES avviene per motivi di salute (visite o terapie veterinarie) non è necessaria alcuna autorizzazione da parte della CITES.

Qualora si desiderino ulteriori chiarimenti e informazioni in Liguria, a seconda della zona di appartenenza, schematizzata nella piantina sottostante, si può contattare:

CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES TERRITORIALE GENOVA
Via XX Settembre n°28 int. 6
Tel e Fax 010-5956101
e-mail: cites.genova@corpoforestale.it

CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES TERRITORIALE IMPERIA
Viale MATTEOTTI n°56
Tel 0183-292660
Fax 0183-293548
e-mail: cites.imperia@corpoforestale.it