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L’interesse crescente negli anni verso animali tipo tartarughe, mantelle, pappagalli, cavallucci marini, ecc e la loro conservazione hanno richiesto particolari attenzioni. Animali tipo tartarughe dalle orecchie rosse, draghi barbuti, lucertole dalla lingua blu, clamidosauri, ecc nel tempo sono entrati a pieno titolo nei “pet” con la denominazione di “animali esotici” o “animali non convenzionali”.
Per questi animali, che spesso provengono da realtà “particolari” tipo zone centrali dell’Australia (scoiattolo volante, raganelle, ecc) o dall’Africa (uromastici, camaleonti, gechi, ecc) o dall’America Latina (iguane, basilischi, amazzoni ed ara, ecc) o dall’Est Asiatico (pitoni, tartarughe scatola, ecc) si è ritenuto opportuno predisporre una legislazione “particolare”. Nasce quindi da questa esigenza nel 1973 la convenzione di Washington (che invero riguarda anche il mondo vegetale) e tutte le successive norme. |
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Brevi cenni legislativi Il compito di controllare ed accertare le situazioni biologiche delle specie animali e vegetali è affidato alla Convention on International Trade Endagered Species (CITES – www.cites.org). Tale controllo a seconda delle condizioni di sopravvivenza distingue le specie in 3 categorie iscritte rispettivamente in 3 appendici I, II, III.
La Convenzione di Washington CITES regola il commercio di specie animali e vegetali tra i Paesi che vi hanno aderito (176). L’unione Europea ha recepito la convenzione emanando il Regolamento del Consiglio 338/97 e s.m.i. ed i Regolamenti della Commissione 865/06, 100/08 e 709/10. La legislazione comunitaria in materia ha suddiviso le specie da proteggere in Allegati A,B,C,D.
Per avere informazioni su un determinato animale bisogna cercarlo con il nome scientifico sul sito ufficiale: In Europa nel 1979 è stata emanata la Convenzione di Berna (relativa alla conservazione della vita selvatica), ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981. È opportuno chiarire che talune specie, pur non rientrando nella Convenzione di Washington (quindi non “protette” a livello extracomunitario), potrebbero risultare comunque “protette” in quanto rientranti nei regolamenti della Comunità Europea. Quindi è sempre opportuno, quando si procede ad operazioni di acquisto e/o importazione a qualsiasi titolo, informarsi consultando sia gli elenchi extracomunitari (convenzione di Washington CITES), sia quelli della Comunità Europea.
Una più completa informazione sull’intera materia che disciplina le specie animali e vegetali in ambito Comunitario si può avere consultando questo documento. Per ottenere maggiori informazioni pratiche e scaricare la modulistica riguardante nascite, spostamenti e altro si rinvia a questa pagina. Si precisa che quando lo spostamento di animali presenti nell’elenco CITES avviene per motivi di salute (visite o terapie veterinarie) non è necessaria alcuna autorizzazione da parte della CITES. Qualora si desiderino ulteriori chiarimenti e informazioni in Liguria, a seconda della zona di appartenenza, schematizzata nella piantina sottostante, si può contattare:
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